L’antifurto sui ponteggi è obbligatorio?

L’antifurto sui ponteggi è obbligatorio?

Durante i lavori di ristrutturazione di un condominio, una notte uno degli inquilini subisce un furto. I ladri sono riusciti ad entrare nell’appartamento grazie alle impalcature. L’amministratore e la ditta responsabile dei lavori dicono che non ci possono fare niente. È davvero così?
Dal punto di vista di responsabilità civile bisogna analizzare la situazione; partiamo dall’impresa appaltatrice.

L’impresa appaltatrice
Se questa colposamente omette o trascura le norme di diligenza e perizia di base, creando le condizioni che possono determinare un danno nei confronti di terzi – in questo caso il condomino – allora l’impresa è obbligata a risarcire il danno. Di conseguenza, l’impresa deve adottare tutte le misure necessarie per evitare l’uso delle impalcature a persone non autorizzate.
In caso di danno o furto, l’impresa deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie e/o la prova che i ladri non si sono serviti del ponteggio per effettuare il furto.

Il condominio
Il condominio stesso è chiamato a rispondere del danno subito dal condomino quando non ha vigilato sui lavori effettuati dall’impresa oppure ne abbia scelta una chiaramente inadeguata ed impreparata oppure quando risulta che l’impresa è stata mera esecutrice degli ordini e delle linee dettate dal condominio.
Nel caso in cui però venga rilevato che il condomino ha messo in atto un comportamento colposo, come non provvedere a conservare beni di valore con le dovute precauzioni o, addirittura, decidendo in assemblea condominiale di non installare impianti antifurto a causa dell’elevato costo, allora sarà direttamente questi a rispondere del danno subito.
L’impianto antifurto è infatti obbligatorio per l’impresa, ma se l’assemblea condominiale – a maggioranza – decide di non installarlo, saranno i condomini a rispondere.

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